Guida

Dall’avviso alla proprietà.

Ogni fase di un’asta sul Portale delle Aste del BOE (Spagna), in ordine: che cosa accade, quali termini decorrono e che cosa significa ogni espressione.

Le cifre dipendono dal tipo di asta. Selezioni la sua:

Procedimenti di esecuzione iniziati prima della riforma della Legge Organica 1/2025. Nei dati di questo sito sono la maggioranza delle aste giudiziarie aperte: l’avviso indica un deposito del 5 %.

Esecuzioni iniziate dal 3 aprile 2025, disciplinate dalla Ley de Enjuiciamiento Civil riformata: offerte segrete, deposito del 20 % e termini più brevi.

Aste dell’Agenzia Tributaria e di altre amministrazioni che riscuotono con procedura coattiva. Sono rette dalla normativa sulla riscossione e dalle condizioni di ciascun avviso, non dalla Ley de Enjuiciamiento Civil.

1Prima di offrireTrovare, leggere e valutare 2PartecipareRegistrazione, deposito e offerta 3L’esitoChiusura, approvazione e pagamento 4La proprietàTitolo, possesso e registro
Fase 1

Prima di offrire.

Si decide qui. Quasi tutto il rischio di un’asta si gestisce prima di versare il deposito.

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In BidTerra

Trovi l’immobile.

Riduca le aste aperte a quelle che rispondono ai suoi criteri e legga la scheda di ciascuna.

  • Filtri per provincia, tipologia di immobile, valore massimo, stato, fonte e segnalazioni di attenzione.
  • Consulti la mappa, il satellite o la vista ibrida: l’immagine aerea mostra il contesto prima di leggere l’avviso.
  • La scheda riporta il valore d’asta, il deposito, gli oneri, il calendario e i dati del Catasto.

Stato. «In corso» ammette offerte oggi. «Prossima apertura» non ancora: si può studiare con calma.

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Sul Portale delle Aste

Legga l’avviso ufficiale.

Fa fede ciò che pubblica il Portale. La scheda di BidTerra lo riassume, ma non lo sostituisce.

  • Dalla scheda, il pulsante «Vedi sul Portale delle Aste» apre l’avviso ufficiale.
  • Il portale contiene l’edicto (avviso) con le condizioni generali e particolari, la certificazione di proprietà e oneri del Registro de la Propiedad (l’equivalente della conservatoria) e la valutazione dell’immobile.
  • Il valore d’asta di un immobile è la sua valutazione meno gli oneri anteriori al credito che si esegue. Per questo può essere inferiore alla perizia.
Offrendo si accettano queste condizioni. Chi partecipa ammette come sufficiente il titolo di proprietà che risulta, o che non esista, e subentra negli oneri anteriori se l’immobile gli viene aggiudicato.
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Sul Portale delle Aste

Valuti oneri, occupazione e visita.

Tre verifiche che condizionano il prezzo reale dell’operazione.

Oneri

Gli oneri anteriori al credito che si esegue restano: li assume chi si aggiudica l’immobile. Quelli posteriori si cancellano dopo l’aggiudicazione.

Occupazione

L’avviso deve indicare, con il maggior dettaglio possibile, se l’immobile è occupato o libero. Se lo è, si veda il passo 11.

Visita

Durante la gara può chiedere al tribunale di autorizzare un’ispezione; il giudice consulta il possessore e dipende dal suo consenso.

Alcuni avvisi indicano se l’immobile può essere visitato. Se non risulta, non lo si può dare per scontato.

Altre spese. Possono esistere debiti legati all’immobile, come quote condominiali o l’IBI (imposta locale sugli immobili). Conviene consultare un professionista prima di offrire.

Fase 2

Partecipare.

Registrazione, deposito e offerta. Tutto si fa per via elettronica sul Portale delle Aste.

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Sul Portale delle AstePrima della chiusura

Registri il suo utente.

Il Portale richiede un’identificazione completa dell’offerente. Non la lasci all’ultimo giorno.

  • Registrazione su subastas.boe.es con certificato elettronico qualificato o Cl@ve, un indirizzo e-mail e un telefono cellulare.
  • Un conto bancario di cui sia titolare, aperto presso un ente collaboratore dell’Agenzia Tributaria. Da esso si costituisce il deposito.
  • Non possono offrire, tra gli altri, il personale dell’organo di riscossione, i periti, i depositari dei beni né i funzionari che intervengono nel procedimento.
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Sul Portale delle Aste

Costituisca il deposito.

È la garanzia per poter offrire. Resta vincolato fino alla conclusione dell’asta.

5 %20 %5 %del valore d’asta
Esempio con un valore d’asta di 100.000 €5.000 €20.000 €5.000 €
  • Il minimo è di 1.000 €, e il Letrado de la Administración de Justicia (LAJ, il cancelliere con funzioni direttive) può aumentare o ridurre la percentuale secondo le circostanze dell’asta.
  • L’avviso fissa l’importo esatto; in questi procedimenti di solito è il 5 % del valore d’asta.
  • Per gli immobili il deposito è del 5 % del tipo d’asta; per i beni mobili, del 10 %.
  • Si versa con mezzi elettronici tramite il Portale, con bonifico dal suo conto, indicando il suo IBAN.
  • Finché dura l’asta l’importo è indisponibile. Se non risulta aggiudicatario, le viene restituito.

Verifichi sempre l’avviso. L’importo del deposito indicato nella scheda è quello che risulta dall’avviso ufficiale e prevale su qualsiasi cifra di questa guida.

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Sul Portale delle Aste20 giorni di calendario

Presenti la sua offerta.

L’asta resta aperta venti giorni di calendario dalla sua apertura.

  • L’asta non si chiude finché non trascorre un’ora senza nuove offerte, con una proroga massima di 24 ore sul termine iniziale. Durante l’asta il Portale mostra l’esistenza e l’importo delle offerte.
  • Le offerte sono segrete: durante l’asta il Portale non informa se esistono offerte né del loro importo. Al termine pubblica solo il miglior prezzo offerto. Non c’è proroga per offerte dell’ultimo minuto.
  • Uno stesso offerente può offrire più volte: conta solo l’ultima prima della chiusura. L’asta non può terminare di sabato, domenica o festivo nazionale, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, né in agosto.
  • Sono ammesse offerte superiori, uguali o inferiori alla più alta. Ogni offerta riceve una ricevuta con marca temporale.
  • In caso di parità prevale l’offerta anteriore nel tempo.
  • Deve indicare se offre a proprio nome o per conto di un terzo. Se non dichiara la rappresentanza, non potrà cedere l’aggiudicazione ad altra persona.
  • Riserva di offerta. Offrendo può consentire che il suo deposito resti vincolato dopo la chiusura. Se il miglior offerente non paga, l’immobile potrebbe essere aggiudicato a lei secondo l’ordine della sua offerta.
Un’offerta è vincolante. Se risulta il miglior offerente e non completa il pagamento nel termine, perde il deposito.
Fase 3

L’esito.

Dalla chiusura dell’asta all’approvazione dell’aggiudicazione e al pagamento del prezzo.

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In tribunale e sul PortaleAlla chiusura

Chiusura dell’asta.

Il Portale certifica la migliore offerta e la comunica a chi dirige l’asta.

  • Il Portale restituisce subito i depositi di tutti gli offerenti, salvo quello del miglior offerente e di chi abbia riservato l’offerta.
  • Se ha offerto in rappresentanza di altri e risulta il miglior offerente, deve provare tale rappresentanza entro tre giorni. In caso contrario perde il deposito.
  • Se nessuno ha offerto, l’asta va deserta. La legge prevede allora che il creditore procedente possa chiedere l’aggiudicazione o che il pignoramento sia revocato su istanza del debitore.
  • Se nessuno ha offerto, il pignoramento è revocato su istanza del debitore; questi può inoltre proporre una persona che si aggiudichi l’immobile per almeno il 50 % del valore d’asta.
  • Gli altri offerenti recuperano il deposito al termine dell’asta; chi ha la riserva di offerta, quando paga l’aggiudicatario.
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In tribunaleGiorno successivo alla chiusura e seguenti

Approvazione dell’aggiudicazione.

L’approvazione dipende da quanto rappresenta la migliore offerta rispetto al valore d’asta.

L’Amministrazione approva l’aggiudicazione secondo le condizioni dell’avviso e la notifica all’aggiudicatario.

70 % o piùL’aggiudicazione è approvata automaticamente, con decreto, il giorno successivo alla chiusura.
Meno del 70 %Meno del 70 % Il debitore ha 10 giorni per presentare un terzo che migliori l’offerta. Se non lo fa, il creditore procedente può chiedere l’aggiudicazione entro 5 giorni. Se nemmeno questo avviene, l’aggiudicazione è approvata a favore del miglior offerente se supera il 50 % della valutazione o copre la somma richiesta. Il debitore ha 10 giorni per presentare un terzo che offra almeno il 60 % del valore d’asta (o quanto basta per soddisfare il creditore). Se non lo fa, l’aggiudicazione è approvata se la migliore offerta raggiunge il 50 %, o il 40 % quando copre per intero il diritto del creditore.
Al di sottoIl Letrado de la Administración de Justicia decide, sentite le parti, in base alle circostanze del caso. La sua decisione è impugnabile.
Che cosa significa per lei. Un’offerta inferiore al 70 % non è ancora definitiva: per alcuni giorni un’altra persona può migliorarla. Fino ad allora, non conti sull’immobile.
  • L’aggiudicatario dispone di 15 giorni dalla notifica per versare il resto del prezzo.
  • Se non paga, perde il deposito e la Mesa (il collegio che dirige l’asta) può aggiudicare il bene al successivo offerente con l’offerta più alta e riserva di offerta.
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In tribunale40 giorni20 giorni15 giorni

Versi il resto del prezzo.

Dispone di quaranta giorni dalla chiusura dell’asta per consegnare la differenza tra quanto depositato e il prezzo totale.Dispone di venti giorni dalla chiusura dell’asta per consegnare la differenza tra quanto depositato e il prezzo totale.Dispone di quindici giorni dalla notifica dell’aggiudicazione per pagare il resto del prezzo.

La sua offerta (esempio)85.000 €
−
Deposito già versato5.000 €20.000 €5.000 €
=
Da versare80.000 €65.000 €80.000 €
  • Il versamento si effettua sul Conto Depositi e Consegne del tribunale. Se il debitore presenta un terzo che migliora l’offerta, è questo terzo a disporre di dieci giorni per pagare, e a lei viene restituito il deposito.
  • Se non paga nel termine perde il deposito, che si applica alle finalità dell’esecuzione, e si indice una nuova asta (quiebra de la subasta).
  • Se ha riservato l’offerta, il successivo offerente può aggiudicarsi l’immobile quando il primo non paga.
Fase 4

La proprietà.

Il pagamento non conclude il processo: mancano il titolo, il possesso e il Registro.

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In tribunale

Decreto di aggiudicazione e titolo.

Pagato il prezzo, si emette il decreto di aggiudicazione e si rilascia il documento che presenterà al Registro.

Pagato il prezzo, l’Amministrazione formalizza l’aggiudicazione a suo favore.

  • Il testimonio del decreto di aggiudicazione (copia autentica), rilasciato dal Letrado de la Administración de Justicia, è titolo sufficiente per iscrivere l’immobile nel Registro de la Propiedad. Non occorre atto notarile.
  • A sua istanza si rilascia il mandato di cancellazione dell’onere che ha originato l’aggiudicazione e delle iscrizioni e annotazioni posteriori.
  • Per gli immobili può chiedere l’atto pubblico di vendita entro i 5 giorni successivi, con un versamento aggiuntivo del 5 % del prezzo di aggiudicazione nello stesso termine.
  • L’avviso concreto indica il titolo di acquisto e gli adempimenti successivi.
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In tribunaleUn anno per richiederlo

Possesso e occupanti.

Essere aggiudicatario non significa ricevere le chiavi: la consegna dipende dal fatto che l’immobile sia libero.

La presa di possesso e la situazione degli occupanti dipendono dalle condizioni dell’avviso e dalla normativa applicabile.

Immobile libero

Se lo richiede, il tribunale la immette nel possesso.

Immobile occupato

Se il tribunale ha già dichiarato che gli occupanti non hanno diritto di restare, si dispone il lanzamiento (rilascio forzoso) con giorno e ora fissati.

In caso contrario, può chiedere il rilascio degli occupanti di mero fatto o senza titolo sufficiente entro l’anno successivo all’acquisto. Sono convocati a un’udienza entro dieci giorni e il tribunale decide con provvedimento.

Trascorso l’anno, lo sgombero può essere chiesto solo nel giudizio competente.

Verifichi la segnalazione di occupazione. La scheda di BidTerra avvisa quando l’avviso menziona occupanti. Un occupante con titolo valido, ad esempio un conduttore, può far valere i propri diritti.
Consulti un avvocato. Questa guida non dettaglia la consegna del possesso nella via amministrativa.
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Nel Registro e al Fisco

Iscriva, paghi le imposte e regolarizzi.

Con l’iscrizione, l’acquisto risulta nel Registro de la Propiedad.

  • Registro. Presenti il titolo (il testimonio del decreto, l’atto o il documento indicato dall’avviso) per iscrivere l’immobile a suo nome.
  • Imposte. L’acquisto è tassato a seconda del caso, ad esempio con l’Imposta sui Trasferimenti Patrimoniali o con l’IVA, con aliquote fissate dalle comunità autonome. Consulti un consulente fiscale.
  • Spese. Preveda i costi di iscrizione, pratiche e consulenza, oltre agli oneri anteriori assunti.
  • Utenze e condominio. Regolarizzi i contratti e verifichi i debiti pendenti con la comunità dei proprietari.
Operazione completata.Ora è titolare dell’immobile.

Altre fonti, altre regole.

BidTerra mostra anche immobili che non si vendono attraverso questo canale. Ciascuna ha la propria procedura.

AVRA · Junta de Andalucía

Le condizioni figurano nel bando di ciascun immobile. La scheda non mostra deposito né data di chiusura quando la fonte non li pubblica.

INVIED · Difesa

Asta al rialzo in busta chiusa. Se va deserta, si tengono aste successive con prezzo di partenza inferiore. Le condizioni sono nel capitolato.

Notarili e concorsuali

Compaiono anch’esse sul Portale delle Aste. Hanno regole proprie, indicate nell’avviso di ciascuna.

Che cosa significa ogni termine.

Le espressioni che incontrerà nell’avviso e nella scheda.

Valore d’asta (valor de subasta)

Importo di partenza dell’asta. Per un immobile è la sua valutazione meno gli oneri anteriori al credito che si esegue.

Perizia o valutazione (tasación)

Valore dell’immobile secondo la relazione di stima allegata all’avviso. Può essere superiore al valore d’asta.

Somma richiesta (cantidad reclamada)

Importo per cui è stata disposta l’esecuzione: capitale, interessi e una previsione di spese. Non è il prezzo dell’immobile.

Deposito (depósito)

Garanzia che si versa per poter offrire. Viene restituito se non si risulta aggiudicatari e viene detratto dal prezzo se si risulta miglior offerente.

Offerta (puja) e miglior offerente

L’offerta è una proposta elettronica. Il miglior offerente è chi offre di più alla chiusura. In caso di parità prevale l’offerta anteriore nel tempo.

Scaglione tra le offerte (tramo)

Intervallo che l’avviso fissa tra un’offerta e la successiva.

Riserva di offerta (reserva de postura)

Facoltà di mantenere il deposito dopo la chiusura per potersi aggiudicare l’immobile se il miglior offerente non paga.

Aggiudicazione (remate)

Vendita dell’immobile al miglior offerente. «Approvare il remate» significa convalidare quella vendita.

Decreto di approvazione del remate

Provvedimento del Letrado de la Administración de Justicia che approva la vendita al miglior offerente e apre il termine per pagare il resto.

Decreto di aggiudicazione (decreto de adjudicación)

Provvedimento successivo al pagamento che aggiudica l’immobile all’acquirente.

Testimonio

Copia autentica del decreto di aggiudicazione, rilasciata dal Letrado de la Administración de Justicia, che serve da titolo per l’iscrizione nel Registro.

Certificazione di proprietà e oneri

Documento del Registro de la Propiedad che attesta chi è il titolare dell’immobile e quali oneri lo gravano.

Oneri anteriori e posteriori

Anteriori: gravami iscritti prima del credito che si esegue e che continuano dopo l’asta. Posteriori: quelli iscritti dopo, che si cancellano.

Titolo di proprietà (titulación)

Documenti che attestano la proprietà del debitore. L’offerente accetta quella che risulta, o che non esista.

Situazione possessoria

Se l’immobile è libero o occupato, e da chi.

Creditore procedente (ejecutante) e debitore esecutato (ejecutado)

Ejecutante: chi reclama il debito. Ejecutado: il debitore, proprietario dell’immobile messo all’asta.

Letrado de la Administración de Justicia

Funzionario del tribunale che dirige l’asta ed emette i decreti. In passato si chiamava segretario giudiziario.

Conto Depositi e Consegne

Conto del tribunale su cui si versa il resto del prezzo.

Quiebra de la subasta

Situazione in cui il miglior offerente non paga nel termine. Perde il deposito e si indice una nuova asta o si aggiudica al successivo offerente con riserva.

Cessione dell’aggiudicazione (cesión del remate)

Possibilità che il creditore procedente o i creditori posteriori cedano a un terzo l’aggiudicazione da essi ottenuta.

Lanzamiento (rilascio forzoso)

Sgombero giudiziario degli occupanti dell’immobile, con giorno e ora fissati dal tribunale.

Asta deserta

Quella che si conclude senza alcuna offerta.

Lotto

Insieme di beni messi all’asta congiuntamente. Una stessa asta può avere più lotti.

Base normativa e portata

Questa guida è stata elaborata a partire dal testo consolidato della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (articoli 641-675, nella formulazione anteriore e successiva alla riforma della Legge Organica 1/2025), della Resolución de la AEBOE sui depositi nel Portale delle Aste e delle informazioni dell’Agenzia Tributaria per gli offerenti. Il contenuto è aggiornato a ottobre 2026.

La riforma del 2025 si applica alle esecuzioni iniziate dal 3 aprile 2025; la data di inizio esatta di ciascun procedimento può essere discutibile. L’avviso di ciascuna asta e la normativa vigente prevalgono sempre su questa guida, che ha carattere meramente informativo e non costituisce consulenza legale, fiscale né finanziaria. La traduzione italiana è un testo di cortesia: in caso di dubbio fa fede l’originale spagnolo.

Trovi il suo prossimo immobile.

Guida

Dall’avviso alla proprietà.

Ogni fase di una vendita giudiziaria immobiliare in Italia, in ordine: che cosa accade, quali termini decorrono e che cosa significa ogni espressione.

1Prima di offrireTrovare, leggere e valutare 2PartecipareOfferta, cauzione e termini 3L’esitoGara, aggiudicazione e saldo 4La proprietàDecreto, possesso e trascrizione
Fase 1

Prima di offrire.

Si decide qui. Quasi tutto il rischio di una vendita giudiziaria si gestisce prima di versare la cauzione.

1
In BidTerra

Trovi l’immobile.

Riduca le vendite aperte a quelle che rispondono ai suoi criteri e legga la scheda di ciascuna.

  • Filtri per provincia, tipologia di immobile, prezzo massimo, stato e segnalazioni di attenzione.
  • Consulti la mappa, il satellite o la vista ibrida: l’immagine aerea mostra il contesto prima di leggere l’avviso.
  • La scheda riporta prezzo base, offerta minima, rilancio minimo, cauzione, calendario e tribunale.

Stato. BidTerra mostra solo le vendite in cui, secondo i dati del Portale, si può ancora offrire. Le vendite concluse passano allo Storico.

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Sul Portale delle Vendite Pubbliche

Legga l’avviso ufficiale.

Fa fede ciò che pubblica il Portale. La scheda di BidTerra lo riassume, ma non lo sostituisce.

  • Dalla scheda, il collegamento alla pagina ufficiale apre l’annuncio sul Portale.
  • Il Portale (art. 490 c.p.c.) contiene l’ordinanza di vendita, l’avviso e la perizia dell’esperto stimatore.
  • Il prezzo base lo fissa il giudice, di regola sulla base della perizia; può essere ridotto nelle vendite successive.
Offrire significa accettare le condizioni dell’avviso. Nella vendita forzata non opera la garanzia per i vizi della cosa (art. 2922 c.c.): l’immobile si acquista nello stato in cui si trova.
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Sul Portale delle Vendite Pubbliche

Valuti disponibilità, oneri e visita.

Tre verifiche che condizionano il costo reale dell’operazione.

Perizia

Descrive stato, conformità urbanistica e catastale e valore. Va letta per intero, con un tecnico di fiducia.

Disponibilità

L’avviso indica se l’immobile è libero o occupato, dal debitore o da terzi. Si veda il passo 11.

Visita

Il custode giudiziario consente le visite secondo le modalità fissate dal giudice (art. 560); si richiedono tramite il Portale.

Altri costi. Possono esserci spese condominiali arretrate e formalità che restano a carico dell’acquirente. Conviene consultare un professionista prima di offrire.

Fase 2

Partecipare.

Offerta, cauzione e termini. Di regola tutto avviene per via telematica attraverso il Portale.

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Sul Portale delle Vendite PubblichePrima della scadenza

Prepari l’offerta.

Può offrire chiunque, tranne il debitore, personalmente o tramite avvocato (art. 571).

  • L’offerta indica il prezzo, il tempo e il modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione (art. 571).
  • Occorre dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente.
  • Di regola l’offerta, la cauzione e il saldo si versano con le modalità telematiche previste dall’avviso (art. 569).
  • Alcuni avvisi prevedono modalità diverse, ad esempio il deposito presso il professionista delegato: la modalità è indicata nella scheda del Portale.
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Sul Portale delle Vendite Pubbliche

Versi la cauzione.

È la garanzia della serietà dell’offerta. Senza cauzione, l’offerta è inefficace.

10 %del prezzo offerto, come minimo
Esempio con un’offerta di 80.000 €8.000 €
  • La cauzione non può essere inferiore a un decimo del prezzo proposto, con le modalità indicate nell’ordinanza (art. 571).
  • È inefficace l’offerta inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito dall’ordinanza: con un prezzo base di 100.000 €, l’offerta minima è di 75.000 €.
  • Se non si risulta aggiudicatari, la cauzione viene restituita.

Verifichi sempre l’avviso. L’importo della cauzione e il prezzo base indicati nell’avviso ufficiale prevalgono su qualsiasi cifra di questa guida.

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Sul Portale delle Vendite Pubbliche90–120 giorni

Rispetti il termine.

Il giudice fissa il termine per depositare le offerte, compreso tra 90 e 120 giorni (art. 569).

  • L’offerta depositata oltre il termine è inefficace (art. 571). Controlli data e ora esatte nell’avviso.
  • L’offerta è irrevocabile, salvo che il giudice ordini l’incanto o siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione senza che sia stata accolta (art. 571).
  • Conta quanto indica l’avviso: il termine concreto può essere diverso da quello generale.
Un’offerta è vincolante. Se risulta aggiudicatario e non versa il prezzo nel termine, perde la cauzione.
Fase 3

L’esito.

Dall’apertura delle offerte all’aggiudicazione e al pagamento del prezzo.

7
In tribunaleAlla data fissata

Apertura delle offerte e gara.

Il giudice (o il professionista delegato) esamina le offerte e sente le parti.

  • Le offerte si aprono alla data e all’ora indicate nell’avviso, alla presenza degli offerenti.
  • Se c’è una sola offerta valida, il giudice la delibera secondo le regole del passo successivo.
  • Se ci sono più offerte, si procede a una gara tra gli offerenti sull’offerta più alta. In mancanza di adesioni, il giudice sceglie la migliore considerando prezzo, cauzione, forma, modo e tempi di pagamento (art. 573).
8
In tribunale

Aggiudicazione.

La decisione dipende da quanto l’offerta si avvicina al prezzo base dell’ordinanza.

100 % o piùL’offerta è senz’altro accolta (art. 572).
Tra il 75 % e il 100 %Il giudice può disporre la vendita se ritiene che non vi sia una seria possibilità di ottenere un prezzo superiore con una nuova vendita e nessun creditore ha chiesto l’assegnazione (art. 572).
Meno del 75 %L’offerta è inefficace: non viene presa in considerazione (art. 571).
Che cosa significa per lei. Un’offerta inferiore al prezzo base non garantisce l’aggiudicazione: dipende dalla valutazione del giudice e dalle richieste dei creditori.
9
In tribunaleEntro 120 giorni

Versi il saldo del prezzo.

Il giudice fissa con decreto il modo e il termine del versamento (art. 574); il termine non può superare 120 giorni dall’aggiudicazione (art. 569).

La sua offerta (esempio)80.000 €
−
Cauzione già versata8.000 €
=
Da versare72.000 €
  • Per giustificati motivi può essere consentito il pagamento rateale, entro un termine non superiore a dodici mesi (art. 569). Chi ottiene di prendere possesso prima del saldo deve prestare una garanzia di almeno il 30 % del prezzo (art. 574).
  • Può pagare con un mutuo se il contratto prevede il versamento diretto alla procedura e la banca ottiene ipoteca di primo grado sullo stesso immobile (art. 585).
  • Entro il termine occorre rendere la dichiarazione prevista dalla normativa antiriciclaggio.
  • Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, che perde la cauzione. Si fissa una nuova vendita e, se il ricavato più la cauzione è inferiore al prezzo offerto, l’inadempiente risponde della differenza (art. 587).
Non rinvii. Il termine è perentorio: pagare in ritardo comporta la perdita della cauzione.
Fase 4

La proprietà.

Il pagamento non conclude l’operazione: mancano il titolo, il possesso e la trascrizione.

10
In tribunale

Il decreto di trasferimento.

Pagato il prezzo, il giudice emette il decreto che le trasferisce la proprietà.

  • Il decreto di trasferimento (art. 586) trasferisce la proprietà ed è il titolo per trascriverla nei registri immobiliari.
  • Il giudice ordina anche la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche, tranne quelle che garantiscono debiti assunti dall’acquirente. La sola aggiudicazione non basta: la proprietà passa con il decreto.
11
In tribunale

Possesso e liberazione.

Essere aggiudicatari non significa ricevere subito le chiavi: dipende da chi occupa l’immobile.

Immobile libero o non abitato dal debitore

La liberazione può essere ordinata già con l’ordinanza di vendita (art. 560).

Immobile abitato dal debitore

L’ordine di liberazione è emesso insieme al decreto di trasferimento.

La liberazione è eseguita dal custode, senza spese per l’aggiudicatario salvo che questi lo esoneri. I beni mobili rimasti vanno asportati entro un termine non inferiore a 30 giorni; poi si considerano abbandonati.

Verifichi la situazione di occupazione. Un occupante con un titolo opponibile alla procedura, ad esempio un conduttore, può far valere i propri diritti.
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Registri e Fisco

Trascriva, paghi le imposte e regolarizzi.

Con la trascrizione, l’acquisto risulta nei registri immobiliari.

  • Trascrizione. Il decreto di trasferimento è il titolo per trascrivere l’acquisto e aggiornare la situazione catastale.
  • Imposte. L’acquisto è soggetto a imposte (registro, ipotecaria e catastale) la cui misura dipende dal caso, ad esempio dalle agevolazioni per la prima casa. Consulti un commercialista o un notaio.
  • Spese. Preveda onorari, costi di trascrizione e gli oneri assunti; le spese condominiali arretrate possono gravare sull’acquirente.
  • Utenze e condominio. Regolarizzi i contratti e verifichi i debiti pendenti con il condominio.
Operazione completata.Ora è titolare dell’immobile.

Altre procedure, altre regole.

BidTerra mostra le vendite giudiziarie pubblicate sul Portale. Non tutte seguono lo stesso schema.

Vendite deserte e ribassi

Se non arrivano offerte, il giudice può disporre una nuova vendita con prezzo base ridotto fino a un quarto; dopo il quarto tentativo, fino alla metà. Il termine per le offerte è di 60-90 giorni (art. 591). Per questo lo stesso immobile compare con prezzi diversi nel tempo.

Procedure concorsuali

Le vendite nelle procedure concorsuali (ad esempio la liquidazione giudiziale, già fallimento) seguono regole proprie, indicate nell’avviso.

Altre modalità di vendita

Alcuni avvisi prevedono la vendita con incanto o il deposito delle offerte in forma non telematica. La modalità figura nella scheda ufficiale del Portale.

Che cosa significa ogni termine.

Le espressioni che incontrerà nell’avviso e nella scheda.

Prezzo base

Importo di partenza fissato dal giudice nell’ordinanza di vendita.

Offerta minima

Importo sotto il quale l’offerta è inefficace: di regola il 75 % del prezzo base.

Rilancio minimo

Aumento minimo con cui si può rilanciare nella gara tra gli offerenti.

Cauzione

Somma versata con l’offerta, di regola almeno il 10 % del prezzo offerto.

Ordinanza di vendita

Provvedimento del giudice che fissa le condizioni della vendita.

Perizia

Relazione dell’esperto stimatore su stato, conformità e valore dell’immobile.

Esecuzione immobiliare

Procedura con cui un creditore fa vendere l’immobile del debitore.

Pignoramento

Atto con cui l’immobile viene vincolato alla soddisfazione del creditore.

Custode

Soggetto nominato dal giudice che amministra l’immobile, organizza le visite ed esegue la liberazione.

Delegato alla vendita

Professionista (spesso un avvocato) a cui il giudice delega le operazioni di vendita.

Vendita senza incanto

Vendita con offerte in busta, senza asta a rialzo in sala.

Offerta inefficace

Offerta tardiva, senza cauzione o inferiore di oltre un quarto al prezzo base: non viene considerata.

Aggiudicatario

Chi vince la vendita e deve pagare il prezzo.

Assegnazione

Provvedimento con cui il bene passa al creditore che ne ha fatto richiesta, invece di essere venduto.

Decadenza

Perdita della posizione di aggiudicatario, con la cauzione, per mancato pagamento nel termine.

Decreto di trasferimento

Provvedimento che trasferisce la proprietà all’aggiudicatario dopo il pagamento.

Lotto

Insieme di beni venduti congiuntamente. Una stessa procedura può avere più lotti.

Base normativa e portata

Questa guida si basa sul testo del codice di procedura civile (Libro III, Titolo II, Capo IV) consultato su Brocardi.it, una fonte secondaria aggiornata al 20 febbraio 2026; fa fede il testo ufficiale. Il contenuto è aggiornato a ottobre 2026.

Le regole possono variare secondo la data di inizio della procedura e l’avviso di ogni vendita prevale sempre. La guida è meramente informativa e non costituisce consulenza legale, fiscale né finanziaria.

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